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Ricorsi e diritti negati
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Quando una famiglia con un minore con disabilità riceve un diniego da parte delle autorità competenti, che si tratti dell'INPS, dell’ASL o dell’Ufficio Scolastico, può incorrere in una forte sensazione di ingiustizia e scoraggiamento. Tuttavia, il sistema normativo italiano prevede diverse possibilità di ricorso, sia in ambito amministrativo, sia in ambito giudiziario, per far valere i propri diritti.
1. Quando è possibile fare ricorso
È possibile proporre ricorso in tutti i casi in cui si riceva:
- Un diniego del riconoscimento dell’invalidità civile o della legge 104/1992
- Un accertamento parziale o insufficiente (es. riconoscimento dell’invalidità ma non dell’indennità di accompagnamento)
- Una valutazione inadeguata nel PEI (Piano Educativo Individualizzato)
- Il rifiuto o l’interruzione di terapie e trattamenti socio-sanitari
- La mancanza di assegnazione dell’insegnante di sostegno in misura proporzionata al bisogno
2. Ricorso amministrativo all’INPS
Nel caso di diniego o accertamento non corretto da parte dell’INPS, la famiglia ha sei mesi di tempo dalla data della comunicazione per presentare ricorso giudiziario al Tribunale ordinario – Sezione Lavoro, come previsto dall’art. 445-bis del Codice di procedura civile.
Tuttavia, prima di procedere al ricorso giudiziario, è obbligatorio esperire il ricorso amministrativo o procedura di accertamento tecnico preventivo (ATP) presso il Tribunale competente, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 111/2011.
3. Ricorso giudiziario per l’invalidità civile
Il ricorso giudiziario è previsto quando il tentativo amministrativo fallisce o in caso di contestazione immediata del provvedimento. La procedura prevede:
- Deposito di ricorso presso il Tribunale
- Nomina di un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per la rivalutazione sanitaria del minore
- Eventuale udienza con le parti
Il giudice, sulla base della consulenza tecnica e della documentazione, può accogliere il ricorso e obbligare l’INPS al riconoscimento delle prestazioni negato.
4. Ricorso contro l’ASL o l’amministrazione scolastica
Quando la violazione riguarda la mancata erogazione di servizi sanitari (come terapie domiciliari, centri diurni, ecc.), o l’assegnazione inadeguata del sostegno scolastico, è possibile presentare:
- Un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dal provvedimento
- Oppure un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
Nel caso scolastico, la giurisprudenza riconosce il diritto soggettivo del minore all’istruzione inclusiva, sancito dall’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata in Italia con Legge n. 18/2009), e dalla Legge n. 104/1992.
Numerose sentenze hanno ribadito che il diritto al sostegno “adeguato e continuativo” è inviolabile, e che eventuali tagli per motivi economici non possono giustificare la riduzione delle ore.
5. Ricorso al Garante per l’Infanzia o al Difensore Civico
Oltre ai canali giurisdizionali, è possibile presentare segnalazioni formali a:
- Il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, per la violazione dei diritti del minore
- Il Difensore Civico regionale o comunale, per l’inadempimento da parte della Pubblica Amministrazione
Questi organismi possono attivare indagini, mediazioni e pressioni istituzionali, spesso risolutive prima di arrivare in tribunale.
6. Assistenza legale e associazioni di tutela
In molte regioni, tra cui la Puglia, esistono sportelli legali gratuiti promossi da associazioni come:
- ANFFAS
- Fish Puglia
- Associazioni locali per l’autismo
Questi enti forniscono consulenze legali gratuite, accompagnamento nella stesura dei ricorsi, e supporto psicologico e burocratico.
7. Non arrendersi: il valore del ricorso
Fare ricorso non è solo un atto legale, ma un atto di responsabilità genitoriale e civile. L’esperienza mostra che molti diritti vengono riconosciuti solo grazie all’insistenza delle famiglie.
Anche quando la procedura sembra lunga o complessa, il supporto di professionisti e associazioni specializzate può fare la differenza.